Nel decidere sull’impugnazione avverso il provvedimento che dichiarava inammissibili le richieste cumulative di misure alternative alla detenzione e la doglianza relativa alla mancata presa in carico da parte di equipe medica specialistica, proposta da beneficiaria di amministrazione di sostegno, la corte adita ha precisato che: la nomina di un curatore o il coinvolgimento del tutore già nominato può essere applicata anche al procedimento di sorveglianza ed è funzionale a fronteggiare le difficoltà relazionali derivanti da patologie psichiche che compromettono la sfera intellettiva e volitiva.
L’interessata si doleva, in particolare che l’amministratore di sostegno non fosse stato informato della pendenza del procedimento, nonostante ne avesse rappresentato la necessità.
Nel procedimento non si dimostrava, d’altra parte, la sussistenza delle condizioni che avrebbero giustificato la nomina di un curatore atteso che, pur risultando la nomina di un amministratore di sostegno, non emergeva da alcun documento che questi avesse assunto effettivamente le proprie funzioni.
Cass. pen. 10909/2024

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