Nel decidere sul ricorso dello stesso beneficiando avverso il provvedimento  di apertura di amministrazione di sostegno con nomina, come amministratore, della moglie con poteri limitati alla cura della sua persona e coamministratore un avvocato per la gestione patrimoniale, la corte si è soffermata su alcuni aspetti peculiari della misura.

Le prescrizioni normative, si ricorda, impongono che la tutela del beneficiario avvenga con la minore limitazione possibile della capacita’ di agire cosi’ da non intaccare la dignita’ personale dell’interessato.

Tralasciando il caso in cui l’interessato rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell’amministratore di sostegno a causa della patologia psichica da cui e’ afflitto, la volonta’ contraria all’attivazione della misura di sostegno espressa da persona pienamente lucida, non puo’ non essere tenuta in debita considerazione.

La necessita’ di privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione dell’interessato, si precisa, comporta altresì una distinzione tra il caso in cui la protezione sia gia’ di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe da quello in cui la scelta della nomina dell’amministratore di sostegno è doverosa perché non vi sono sufficienti supporti e la riluttanza della persona fragile si fonda su un senso di orgoglio ingiustificato.

Nella fattispecie, nessun accertamento risulta essere stato svolto sulla potenzialita’ di una funzione vicariante della moglie o della predisposizione di un sistema di deleghe e pertanto la pronuncia impugnata viene cassata con rinvio per le successive determinazioni.

Cass. civ. 32623/2022

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