La mancata fornitura di condizioni materiali di accoglienza rispondenti alle esigenze essenziali dei richiedenti protezione internazionale può dare luogo a responsabilità per violazione delle norme di attuazione della relativa direttiva europea.
Due cittadini extracomunitari presentavano, in Irlanda, nei primi mesi del 2023, domanda di protezione internazionale senza che venissero loro fornite, se non dopo diverse settimane, le condizioni materiali di accoglienza previste dalla normativa in vigore (alloggio, vitto, vestiario, denaro per le spese giornaliere). A seguito di ciò i due richiedenti si rivolgevano al Ministro competente per ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Quest’ultimo, d’altra parte eccepiva che la violazione non potesse dar luogo a risarcimento poichè derivante da un caso di forza maggiore. Veniva pertanto avanzata una domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia – C-97/24 – secondo la quale, nella fattispecie considerata, la saturazione delle reti di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale non poteva giustificare deroghe alle norme minime stabilite dal diritto dell’Unione per l’accoglienza di tali richiedenti, tantomeno, per le esigenze essenziali delle persone interessate.

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