Imputato, nella qualita’ di amministratore di sostegno del fratello disabile, di essersi appropriato di beni e somme di denaro appartenenti a quest’ultimo e di averlo abbandonato a se’ stesso mentre avrebbe dovuto essere ricoverato di urgenza, viene condannato sia in esito al primo grado di giudizio che dalla Corte di appello.

Proposto ricorso in cassazione per diversi motivi, per quanto qui rileva deduce altresì l’insussistenza dei reati, per come addebitati, in quanto già interdetto dai pubblici uffici perchè condannato per gravi reati, si sarebbe trovato nell’impossibilità di rivestire tale incarico.

La corte adita ritenendo il motivo manifestamente infondato coglie l’ccasione per precisare che, nominato amministratore di sostegno del fratello, la circostanza che non avrebbe potuto essere investito di detta funzione, non toglie che egli quell’incarico ricevette, ponendo in essere le condotte addebitate nello svolgimento dello stesso.

Cass. pen., n. 10897/2023

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