La Corte di appello confermava la condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia, dell’imputato,  ai tempi considerati amministratore di sostegno del fratello con grave handicap motorio.

All’imputato si contestava un’abituale condotta vessatoria nei confronti del fratello con episodi di ingiurie, aggressioni e minacce di ricovero in una residenza socio-assistenziale, “accompagnate da atti che trasmodavano dai poteri dell’amministratore di sostegno quali il mancato pagamento delle competenze della badante e la requisizione della tessera bancomat e dei libretti di risparmio”.

Adita su ricorso dell’imputato per erronea applicazione della legge – fra le doglianze l’individuazione del ricorrente come persona sulla quale gravavano obblighi di cura e vigilanza, quale ads – la Corte di cassazione ha chiarito che nella fattispecie, non rilevava la mancanza di un rapporto di convivenza tra l’imputato e la persona offesa, ma la presenza di un vincolo familiare forte e i perduranti intensi vincoli di solidarietà tra la persona offesa e l’imputato che si faceva carico, stabilmente e non episodicamente, dell’assistenza del primo, nell’ambito di un rapporto che risultava rinsaldato dall’assunzione dell’incarico di amministratore di sostegno.

Cass. pen. n. 43939/2023

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