La decisione resa dalla Prima Sezione civile della Corte di Cassazione con Ordinanza n. 4420 del 26. 2. 2026 (pres., Alberto Giusti; rel., Alessandra Dal Moro), si inserisce nel quadro dei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale e alla tutela del minore in contesti di elevata ‘conflittualità’ familiare. La vicenda trae origine dalla situazione di una bambina nata nel 2019,
coinvolta fin dai primi anni di vita in un procedimento civile caratterizzato da un progressivo intervento dei servizi sociali e dell’autorità giudiziaria minorile.
Fin dal 2020 la minore era stata affidata ai servizi sociali in ragione dell’elevato livello di
tensione tra i genitori e delle difficoltà relazionali emerse nel nucleo familiare. Nel corso del procedimento, gli operatori e la consulenza tecnica d’ufficio hanno progressivamente descritto un rapporto estremamente stretto tra madre e figlia, definito in termini di legame “simbiotico”,
“impenetrabile” ed “esclusivo”, ritenuto idoneo a compromettere il corretto sviluppo emotivo della bambina e la possibilità di costruire relazioni equilibrate con entrambe le figure genitoriali.
Commento:
come si fa a individuare un legame simbiotico in una bambina di appena un anno, quando il
rapporto con la madre, legato anche all’allattamento, fa parte della sopravvivenza stessa biologica della bambina. È questa l’età in cui la fase cosiddetta di separazione (Mahler) dalla madre caregiver non è ancora avvenuta.
Comunque, sulla base di tali valutazioni, nel 2022 il Tribunale per i minorenni disponeva la
sospensione della responsabilità genitoriale della madre. Nel 2023 la donna presentava una denuncia nei confronti del padre della minore e veniva successivamente collocata, insieme alla figlia, in una casa rifugio, ove entrambe rimanevano per oltre un anno.
Commento:
risulta problematico non considerare il contenuto della denuncia in un contesto in cui la collocazione in casa rifugio costituisce misura tipica di protezione per situazioni di violenza domestica, con durata significativa dal 2023 al 2024.
Gli incontri protetti tra padre e figlia, inizialmente avviati su disposizione del Tribunale per i minorenni, dopo una prima fase ritenuta positiva venivano progressivamente interrotti, poiché la bambina manifestava un persistente rifiuto di parteciparvi, arrivando a rifiutarsi di salire in automobile per raggiungere il luogo degli incontri. Venivano sospese anche le videochiamate tra
padre e figlia.
Commento:
la minore, di circa quattro anni, viene chiamata a incontrare un padre in un contesto in cui non
viene esplicitato il tema del maltrattamento assistito; il suo rifiuto appare rilevante e meritevole di essere letto alla luce dei comportamenti genitoriali paterni.
Secondo quanto riportato dalle relazioni dei servizi e dagli operatori incaricati, tale rifiuto non costituiva espressione di una volontà pienamente autonoma della minore, ma appariva fortemente influenzato dalla posizione materna e dal clima relazionale instauratosi nel contesto familiare. In
particolare, gli esperti richiamavano il concetto di “conflitto di lealtà”, ritenendo che la bambina percepisse il riavvicinamento al padre come un tradimento nei confronti della madre.
Commento:
il richiamo al “conflitto di lealtà” si inserisce in un quadro concettuale generalmente associato a letture vicine alla PAS/AP (alienazione parentale), senza che il Tribunale ne metta in discussione la base ascientifica riconducendola a categorie interpretative non suffragate da adeguato riconoscimento empirico. Inoltre, in età così precoce, la capacità di elaborare un conflitto di lealtà
in senso cognitivo risulta altamente improbabile: la minore tende piuttosto a reagire a esperienze relazionali dirette, più che a dinamiche psicologiche complesse o mediate.
La motivazione dei provvedimenti di merito riportava inoltre una serie di criticità attribuite alla figura materna, già emerse nel periodo di permanenza presso la comunità rifugio e successivamente nella comunità educativa. In particolare, si affermava che il comportamento della madre si rifletteva negativamente sul benessere della minore, esponendola a “gravi rischi di dissociazione psichica”, consistenti anche nella tendenza della bambina a “confondersi con i vissuti traumatici della madre”, impedendole di vivere positivamente il mondo esterno e di accedere serenamente alla relazione con l’altro genitore.
Commento:
emerge con frequenza, nelle ricostruzioni peritali, il riferirsi a una ‘confusione’ tra i vissuti traumatici del genitore e quelli del minore. Nella letteratura scientifica non esiste la possibilità di un “trasferimento” diretto dei vissuti traumatici: il trauma è un’esperienza diretta, soggettiva e situazionale che riguarda la persona esposta all’evento.
Piuttosto, la letteratura descrive eventuali effetti indiretti legati alla relazione di cura, quando il caregiver presenti disregolazione emotiva o difficoltà di sintonizzazione affettiva. Si tratta però di un livello diverso, che non coincide con la trasmissione del trauma in quanto tale, presuntivamente
richiamata in questa ordinanza e desunta dalla consulenza.
Inoltre, a 4 anni risulta metodologicamente problematico evocare in termini generici “gravi rischi di dissociazione psichica”, categoria che nel linguaggio clinico richiede ben altri presupposti diagnostici e non può essere utilizzata come esito predittivo automatico di una relazione di cura.
Ancora più critico è il passaggio implicito secondo cui tali condizioni verrebbero risolte attraverso l’allontanamento del genitore di riferimento, senza una chiara base empirica o un modello clinico condiviso.
Il punto centrale diventa allora il rischio di una sovrapposizione tra vulnerabilità del caregiver e presunta dannosità automatica della relazione primaria, con la conseguenza di trasformare la madre da figura di protezione a fattore di rischio in quanto tale. In questo schema si finisce per ignorare che anche l’esposizione a dinamiche violente riguarda innanzitutto il comportamento dell’adulto
autore delle condotte e non può essere neutralizzata spostando l’intero asse causale sulla relazione materna. Ne deriva un evidente problema di impostazione: da un lato si attribuisce alla madre l’effetto traumatico sulla minore in quanto “portatrice di trauma”, dall’altro si tende a non interrogare con analoga intensità l’impatto delle condotte paterne eventualmente violente o
disfunzionali. Il risultato è un possibile squilibrio nella lettura del danno e delle sue cause, che rischia di alterare la stessa valutazione dell’interesse del minore.
Veniva inoltre contestato alla madre un atteggiamento ritenuto poco collaborativo, aggressivo e oppositivo nei confronti degli operatori e del progetto predisposto dai servizi, in particolare nel momento in cui le veniva comunicato il trasferimento della figlia presso una struttura comunitaria educativa. Le relazioni descrivevano altresì il rifiuto della donna di lasciare sola la bambina, la
diffidenza nei confronti della struttura, la convinzione che la minore non fosse realmente ascoltata e che fosse costretta a incontrare il padre nonostante il suo rifiuto, nonché un atteggiamento di chiusura
rispetto ai percorsi terapeutici e di sostegno proposti.
Commento:
la reazione materna va letta anche alla luce della richiesta di allontanamento della figlia,
circostanza che rende fisiologicamente prevedibili condotte oppositive (o anche agiti di forte opposizione) in un contesto di elevata vulnerabilità e stress. Al contrario, la Cassazione si muove in un contesto poco empatico nei confronti delle madri, incapace di cogliere la peculiarità delle preoccupazioni materne.
La consulenza tecnica valorizzava inoltre la forte dicotomia con il padre, nonché l’auspicio che i genitori smettessero di litigare.
Commento:
questa dicotomia compare con frequenza nelle relazioni che riguardano situazioni di presunta violenza domestica e può riflettere una lettura orientata degli operatori, talvolta indirizzata a sostenere l’idea del “voler bene a entrambi i genitori”, con il rischio di produrre risposte conformate.
In tale prospettiva, le consulenze e le relazioni dei servizi tendono a riproporre schemi ricorrenti, spesso orientati a una valorizzazione della relazione padre-figlio e a una lettura più critica della relazione madre-figlio, anche in assenza di una storia relazionale che documenti un ruolo paterno
effettivamente accudente.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale disponeva il collocamento della minore in una comunità educativa, inizialmente prevedendo anche la permanenza della madre nella medesima struttura.
Successivamente, tuttavia, il progetto veniva modificato con l’allontanamento della madre dalla comunità e la previsione di incontri protetti tra madre e figlia, nell’ambito di un percorso di novanta giorni finalizzato al recupero graduale della relazione tra la bambina e il padre.
La Corte d’appello confermava integralmente il provvedimento, ritenendo che il legame simbiotico con la madre costituisse un grave ostacolo allo sviluppo emotivo della minore e alla possibilità di costruire una relazione equilibrata con entrambe le figure genitoriali. Venivano inoltre valorizzati alcuni segnali ritenuti positivi emersi durante la permanenza della bambina nella comunità educativa,
tra cui una maggiore autonomia relazionale e una più serena interazione con gli operatori.
Commento:
qualunque sia stato il percorso motivazionale che ha portato a individuare nella madre
l’ostacolo alla relazione con il padre, resta il nodo centrale della coerenza del progetto rispetto all’obiettivo dichiarato della bigenitorialità. In questa prospettiva, appare problematico comprendere quale sia il senso del rimuovere alla bambina il genitore di riferimento, configurando di fatto una deprivazione potenzialmente traumatica finalizzata non al riequilibrio della relazione
genitoriale, ma alla sostituzione del caregiver principale.
Ciò assume particolare rilievo nelle prassi che, in casi riconducibili ai paradigmi della PAS/AP,
prevedono l’allontanamento dalla madre e il collocamento in comunità, interventi che nella concreta esperienza applicativa non sembrano condurre a un effettivo ripristino della bigenitorialità, ma piuttosto a una monogenitorialità di segno inverso (paterna) senza un adeguato approfondimento
circa l’eventuale presenza di condotte violente o di situazioni di maltrattamento assistito.
La madre proponeva quindi ricorso per cassazione, contestando, tra l’altro, il mancato ascolto diretto della minore e la lettura patologizzante del rapporto madre-figlia. La Corte di Cassazione rigettava tuttavia il ricorso, ritenendo legittima la decisione della Corte territoriale di non procedere all’ascolto diretto della bambina, in considerazione della sua età – circa sei anni – e della particolare
fragilità psicologica evidenziata nel corso del procedimento.
Secondo la Suprema Corte, l’audizione del minore infradodicenne richiede una valutazione concreta della capacità di discernimento e dell’utilità dell’ascolto, non potendo essere considerata un
adempimento automatico. Nel caso specifico, la Corte riteneva che le informazioni già raccolte attraverso gli operatori e i servizi sociali fossero sufficienti a rappresentare i bisogni e i desideri della minore.
Conclusioni
La pronuncia della Cassazione appare in definitiva particolarmente problematica nella misura in cui l’intero impianto motivazionale risulta costruito quasi esclusivamente attorno ai concetti di “conflitto di lealtà”, “legame simbiotico” e “disfunzionalità materna”, tutti concetti desunti dalla consulenza psicologica e che rinviano al costrutto della PAS/AP, senza che emerga con sufficiente chiarezza l’accertamento del contesto originario che aveva determinato l’inserimento della l’inserimento della madre e della minore in una casa rifugio e la predisposizione di incontri protetti con il padre.
Il contesto originario risulta, nella prospettiva qui criticata, indebitamente assorbito in schemi interpretativi standardizzati dagli operatori, secondo un’impostazione che in letteratura critica viene ricondotta all’uso di categorie non validate scientificamente e potenzialmente idonee a oscurare la dimensione della violenza domestica e del maltrattamento assistito. In tale ambito è stato altresì richiamato, nel dibattito internazionale, l’intervento della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne e le ragazze, Reem Alsalem, la quale ha evidenziato criticamente l’impiego del costrutto della “alienazione parentale” nei procedimenti giudiziari, raccomandando agli Stati di intervenire sul piano legislativo per vietarne l’uso nei tribunali, e richiamando altresì il rischio concreto che esso possa interferire con la corretta valutazione delle situazioni di violenza domestica e con le decisioni relative all’affidamento e alla protezione dei minori.L’Ordinanza non chiarisce infatti quali siano stati gli esiti della denuncia presentata dalla donna, né se vi sia stato un approfondimento specifico delle eventuali condizioni di violenza domestica o di violenza assistita che avrebbero potuto incidere sul comportamento della minore e sul suo rifiuto degli incontri con il padre. Tale omissione assume particolare rilievo alla luce della Convenzione di Istanbul, che impone agli Stati di considerare in modo espresso e prioritario la violenza domestica nei procedimenti relativi all’affidamento dei minori e all’esercizio della responsabilità genitoriale.L’intera costruzione motivazionale sembra invece progressivamente spostare il focus dalla verifica delle ragioni della protezione inizialmente accordata alla donna e alla bambina verso una lettura esclusivamente patologizzante della relazione madre-figlia. La sofferenza della minore viene interpretata quasi unicamente come effetto dell’influenza emotiva materna, mentre rimane sostanzialmente sullo sfondo il possibile impatto traumatico derivante dall’esposizione a dinamiche violente o gravemente conflittuali.In questo senso, la decisione si presta a una lettura critica anche rispetto ai principi elaborati dalla giurisprudenza europea in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e dei minori esposti a violenza assistita, laddove si richiede che il contesto di violenza venga considerato elemento centrale nella valutazione dell’interesse superiore del minore.Particolarmente significativa appare inoltre la scelta di non procedere all’ascolto diretto della bambina, nonostante il peso decisivo attribuito dai giudici alle sue manifestazioni emotive e relazionali. La decisione finisce così per attribuire alle relazioni dei servizi sociali e alle valutazioni tecniche un ruolo sostanzialmente determinante nella ricostruzione della realtà familiare, riducendo gli spazi di emersione della voce autonoma della minore. Nel complesso, la pronuncia rappresenta in modo emblematico le criticità che possono emergere nei procedimenti civili minorili quando il paradigma della bigenitorialità e del recupero ad ogni costo (per il minore) della relazione con il genitore cosiddetto rifiutato finisce per prevalere 5sulla necessità di un accertamento pieno e trasparente della violenza denunciata e delle sue conseguenze traumatiche sui figli minori

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