All’imputato venivano contestate, fra l’altro, plurime condotte di peculato poste in essere nella qualità di amministratore di sostegno e venivano disposte delle misure coercitive confermate anche dal tribunale.
Nel giudizio per la cassazione dell’ordinanza impugnata vari erano i motivi considerati ma, per quanto di rilievo, circa la sussistenza delle esigenze cautelari, la revoca dell’incarico di amministratore di sostegno non risulta sufficiente per annullare la decisione del tribunale sulla necessità della misura.
Emerge dai motivi della decisione che la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie era stato adeguatamente motivato.
Cass. pen. 28459/2025

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