La recente sentenza della Corte di Appello de L’Aia (12 novembre 2024) nel processo (Milieudefensie vs. Shell) intentato contro la compagnia Royal Dutch Shell Plc da organizzazioni e numerosi soggetti privati volto ad ottenere la condanna della società a determinate percentuali di riduzione delle emissioni di gas serra alla stessa direttamente o indirettamente riferibili contiene un’importante sequenza di affermazioni di principio che meritano di essere evidenziate.

1. Si è affermato decisamente la rilevanza orizzontale, anche cioè nei rapporti tra privati e non soltanto tra pubblici poteri e soggetti privati, dei diritti umani e della loro protezione e tutela;

2. Si è affermato che rientra nell’ambito dei diritti umani il diritto alla protezione dal cambiamento climatico pericoloso e dai fattori che lo generano in particolare dalle emissioni di gas serra;

3. Si è affermato che può sorgere una responsabilità di soggetti privati per violazione dei diritti umani quando il soggetto responsabile non si conforma ad un obbligo di diligenza socialmente riconosciuto (quale ad esempio quello derivante da strumenti di soft law)  anche se non previsto esplicitamente da specifiche norme di legge;

4. Si è riconosciuto che tale responsabilità grava, non solo sul soggetto che pone in essere la condotta in violazione dell’obbligo di diligenza socialmente riconosciuto, ma anche sul soggetto societario che esercita sullo stesso una penetrante attività di direzione (in tal senso già F. Valenza, Il difficile, a volte drammatico, rapporto tra business e human rights. Fatti, principi, riflessioni, Milano, 2021, passim, ed in particolare, p. 220 ss.);

5. Al fine di emanare una condanna del soggetto privato ad una precisa percentuale di riduzione delle emissioni di gas serra non è, peraltro, sufficiente richiamare l’obbligo di diligenza socialmente riconosciuto, ma è necessaria una precisa previsione legislativa.

L’articolazione logica dei principi appare ineccepibile e consente una affermazione di responsabilità dei soggetti privati e di chi esercita attività di direzione nei loro confronti per violazione di diritti umani, ivi incluse le condotte chiaramente incuranti dell’obbligo di diligenza socialmente riconosciuto verso una tendenziale riduzione delle emissioni di gas serra.

Si riporta qui di seguito la massima estratta dalla importante decisione in commento, auspicando che i principi sopra evidenziati possano stimolare anche nella comunità nazionale feconde riflessioni e, negli operatori pubblici e privati, condotte coerenti e conseguenti:

Nelle relazioni tra soggetti privati i diritti umani, inclusa la protezione dal cambiamento climatico pericoloso, sono rilevanti attraverso open standards, quale il dovere sociale di diligenza. Nel diritto olandese, poiché l’articolo 6:162 del Codice Civile, nel riferirsi alla violazione di norme di condotta socialmente accettate (doveri di diligenza sociale), consente una forma di responsabilità extracontrattuale per danno da cambiamento climatico a carico degli operatori economici privati, pur in assenza di obblighi all’uopo legislativamente previsti, non costituisce esimente la circostanza che l’attività dell’asserito danneggiante si configuri come attività lecita. Detta responsabilità si estende alla società madre nei gruppi di impresa nella misura in cui la madre impartisca alle controllate direttive vincolanti quanto alle politiche climatiche del gruppo. Il dovere di diligenza incombente sulle imprese si estende a tutti gli ambiti di emissione e può dar luogo, ricorrendone le condizioni di fatto, all’emanazione di provvedimenti di ingiunzione specifici in applicazione dell’articolo 3:296 del Codice Civile olandese. La Corte ritiene, peraltro, che dalle fonti disponibili non si possa trarre una conclusione sufficientemente inequivocabile sulla riduzione necessaria delle emissioni derivanti dalla combustione di petrolio e gas, su cui basare un’ordinanza dei tribunali civili contro una specifica società”.

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