L’evoluzione della giurisprudenza in materia di inclusione scolastica degli alunni con disabilità evidenzia una progressiva valorizzazione del principio di non discriminazione quale fondamento della tutela giurisdizionale. In questo quadro, assume rilievo centrale il concetto di discriminazione indiretta, oggi considerato il principale criterio per radicare la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative all’assegnazione delle ore di sostegno. Un consolidato orientamento della Corte di Cassazione – Sez Unite n. 25011, risalente al 2014, aveva già chiarito che il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), previsto dall’art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, obbliga l’amministrazione scolastica a garantire integralmente il numero di ore di sostegno individuato come necessario per l’alunno con disabilità. La scuola, pertanto, non può ridurre tali ore richiamando esigenze organizzative o limiti di bilancio. Secondo tale orientamento, la riduzione del sostegno non costituisce una mera irregolarità amministrativa, ma determina una lesione sostanziale del diritto dello studente disabile alla pari fruizione del servizio scolastico. La discriminazione indiretta si realizza infatti quando una decisione apparentemente neutra — come la riduzione generalizzata delle ore per ragioni di organico o di risorse — produce in concreto un effetto pregiudizievole specifico nei confronti dell’alunno con disabilità, compromettendone il percorso educativo e l’effettiva inclusione scolastica. È proprio questo elemento discriminatorio che consente di attrarre la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario. La tutela richiesta, infatti, non ha ad oggetto esclusivamente l’annullamento di un atto amministrativo, ma la repressione di una condotta discriminatoria incidente su un diritto fondamentale della persona. In tale prospettiva, il tema centrale non è più la legittimità formale dell’azione amministrativa, bensì la verifica concreta dell’effetto discriminatorio prodotto sull’alunno disabile. Su questa linea si colloca la recente sentenza n. 12704 del 5 maggio 2026 delle Sezioni Unite della Cassazione civile, che rafforza ulteriormente il ruolo della discriminazione indiretta quale presupposto della giurisdizione ordinaria. La Corte ha infatti chiarito che la tutela davanti al giudice ordinario può essere attivata anche prima dell’approvazione del P.E.I., ove le determinazioni adottate dall’autorità scolastica in materia di sostegno siano comunque idonee a determinare una situazione discriminatoria. La novità della pronuncia è particolarmente significativa perché sposta definitivamente il baricentro della tutela dal momento formale dell’adozione del P.E.I. al concreto pregiudizio subito dallo studente. Ciò che rileva, secondo le Sezioni Unite, è la natura discriminatoria della condotta amministrativa e non il completamento del procedimento amministrativo scolastico. Ne deriva un rafforzamento sostanziale della tutela giurisdizionale: la famiglia dello studente con disabilità può agire immediatamente dinanzi al giudice ordinario ogniqualvolta l’assegnazione insufficiente delle ore di sostegno comprometta il diritto all’inclusione e alla pari partecipazione scolastica. In questo modo, la giurisprudenza riconosce che il diritto all’istruzione inclusiva costituisce un diritto fondamentale immediatamente esigibile, tutelato non solo dalla normativa interna, ma anche dai principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

La discriminazione indiretta diviene così non un profilo accessorio della controversia, ma il vero fondamento della tutela: è proprio la denuncia della disparità sostanziale subita dall’alunno disabile a giustificare l’intervento del giudice ordinario e a consentire una tutela piena ed effettiva del diritto dello studente con disabilità all’inclusione scolastica.

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