“Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto” (nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad una malpractice sanitaria, il giudice adito, richiamato l’enunciato principio e ritenuto che, nella circostanza, pur a fronte della conservata capacità di produrre reddito, in ragione di quanto accertato in sede di CTU, la conseguenza dannosa patita si fosse in effetti tradotta in una maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento dell’attività lavorativa, ha ritenuto congruo ed adeguato un ristoro risarcibile mediante un incremento equitativamente determinato attraverso un aumento del 10% del risarcimento del danno biologico permanente):
Tribunale di Bologna, III sez. civ., sentenza 9 giugno 2025, n. 1474 – Giudice Nunno.

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