“Il principio che richiede anche per il danno non patrimoniale ex articolo 2059 del codice civile la necessità di debita allegazione e prova anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex articoli 2727-2729 del codice civile, va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità realizzata attraverso la consapevole sottrazione ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisca di per sé un fatto noto, dal quale poter desumere un’alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed opportunità diverse da quelle altrimenti compiute“: Cass., sez. I, ordinanza 7 settembre 2025, n. 24719 – Pres. Acierno; Rel. Casadonte.

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