La Corte di Cassazione (sezione II penale) con la recente sentenza 27 maggio 2026, n. 19338 evidenzia la rilevanza e l’importanza probatoria delle conversazioni digitali nei reati contro il patrimonio e la libertà morale, affermando che, ai fini della configurabilità dei reati nei quali la minaccia costituisce elemento costitutivo, è irrilevante la forma con cui essa si manifesta, potendo essere implicita, larvata, indiretta o scritta anche via WhatsApp, purché concretamente idonea a incutere timore e a coartare la volontà della vittima. La valutazione deve essere effettuata considerando unitariamente il contenuto dei messaggi e il contesto fattuale, inclusa la correlazione temporale con episodi di violenza materiale.

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