Prof. Alceste Santuari

Il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza trova un fondamento normativo espresso nell’art. 57 del Codice del Terzo settore, laddove si legge che l’attività in parola può costituire “in via prioritaria” oggetto di affidamento diretto in convenzione alle organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa ed accreditate ai sensi della normativa regionale.  Per poter procedere al convenzionamento con gli enti del terzo settore, la P.A. procedente deve poter verificare, per la specifica natura del servizio, che l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. La convenzione si configura quale modello alternativo alle procedure ad evidenza pubblica, ma non a quelle comparative, atteso che la P.A. committente può nell’ambito delle organizzazioni di volontariato iscritte all’albo regionale, individuare quella specifica associazione, in base ad una scelta “diretta”, con la quale stipulare la convenzione per la gestione del servizio.

La stipula della convenzione de qua deve essere anticipata da una specifica procedura, sulla quale è intervenuto il Tar Piemonte, sez. II, con sentenza del 19 marzo 2026, n. 635, confermando la legittimità dell’operato degli enti del servizio sanitario regionale.

L’OdV ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 56 e 57 del Codice del Terzo settore. Per quanto qui di interesse, una doglianza ha riguardato l’effettiva coerenza dellʼassetto organizzativo dichiarato dall’Associazione Temporanea di Scopo, che potrebbe causare effetti distorsivi sulla concorrenza.

 Al riguardo, confermando quanto ribadito dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 131 del 2020, la Sezione ha evidenziato che “quando lʼamministrazione proceda allʼaffidamento dei servizi di trasporto sanitario di emergenza extraospedaliera, in convenzione con le organizzazioni di volontariato ai sensi degli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 117 del 2017, non è applicabile la disciplina degli appalti di servizi, trattandosi di procedura di evidenza pubblica per la selezione delle associazioni alle quali affidare il servizio nello schema dellʼamministrazione condivisa, alternativo a quello concorrenziale regolato dal Codice dei contratti pubblici”.

Risultano, pertanto, valorizzate le previsioni normative contenute nel Codice del Terzo settore, che ha inteso identificare un “canale alternativo” alle regole di mercato. E’ tuttavia opportuno segnalare che le convenzioni in oggetto non prescindono – nello fattispecie del trasporto sanitario – da considerazioni di carattere organizzativo e gestionale dell’attività da svolgersi da parte delle Organizzazioni di volontariato. In quest’ottica, il Tar Piemonte, richiamando la delibera regionale in materia, ha inteso precisare che la garanzia della prevalenza della componente volontaristica, rispetto a quella del lavoro dipendente, è la “cifra” delle OdV, così come disciplinate dal d. lgs. n. 117/2017. Da ciò discende che le aggregazioni temporanee di scopo richiedono la garanzia di un numero minimo di ore di servizio prestate dai volontari e che il personale dipendente non possa essere impiegato in attività di volontariato, allo scopo di preservare la distinzione soggettiva e funzionale tra volontari e dipendenti. Ciò, tuttavia, non equivale a prevedere il divieto di utilizzo di lavoratori dipendenti nellʼorganizzazione del servizio.

La particolare natura del servizio di trasporto sanitario consente di evidenziare, in ultima analisi, che le associazioni di volontariato, ancorché nell’alveo di rapporti convenzionali e non competitivi, considerando la finalità sociale collegata all’attività in argomento, devono essere in grado di assicurare elevati standard di qualità e di affidabilità. Occorre, pertanto, rifarsi a schemi convenzionali che contestualmente agiscano sul fronte dell’offerta, attraverso la selezione del “miglior offerente”, sia in termini di qualità che di affidamento istituzionale e sul fronte della domanda, ricorrendo a convenzioni che sappiano coniugare sostenibilità economica e performances sufficientemente in grado di essere tarate sui bisogni da soddisfare. In tal senso, le Regioni, nella loro autonomia decisionale, possono definire linee guida di indirizzo per gli enti del servizio sanitario, che, laddove ritenuto necessario ovvero opportuno, possono essere adeguatamente integrate e coordinate con le previsioni del diritto europeo.

The featured image (which may only be displayed on the index pages, depending on your settings) was randomly selected. It is an unlikely coincidence if it is related to the post.

Lascia un commento