GENNAIO 20, 2026
Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il nucleo familiare deve essere inteso come sistema complesso di relazioni interpersonali nel quale le posizioni dei singoli sono interconnesse con quelle dell’intero gruppo, per cui, tra le stesse, si crea una relazione di interdipendenza che determina l’impossibilità di intaccarne una senza destabilizzare il nucleo della stessa.
Quindi, ancora una volta, si ribadisce che le decisioni che hanno ad oggetto la famiglia e i rapporti interindividuali all’interno della stessa devono essere assunte dopo il vaglio accurato della fattispecie concreta e mai ricorrendo ad elementi generali ed astratti che, se applicati mediante automatismi, violano principi fondamentali in tema di diritto all’unità familiare e all’affettività.
Infatti, la Corte di Cassazione, Sez. I, Ord., (data ud. 08/10/2025) 18/12/2025, n. 33146, ha statuito che, “in tema di espulsione del cittadino straniero, l’art. 13, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell’esistenza di legami con il Paese d’origine) si applica con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE – anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’ art. 8 CEDU (cfr., ex plurimis, pronuncia aprile 2009, Cherif e altri c. Italia) e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost. (cfr. Cass. n. 781 del 2019, richiamata, in motivazione, anche dalla più recente Cass. n. 11955 del 2020).”
La Suprema Corte richiama anche la sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale che, pur riguardando il vaglio di costituzionalità dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, contiene il principio generale secondo il quale, “nell’ambito delle relazioni interpersonali, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull’altro ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, “senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari.”
Anche l’esame dell’art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, conferma tale fondamentale principio.
Avv. Carmela Bruniani

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