Elvira Reale, Associazione salute donna
Più sentenze di Cassazione negli ultimi tempi hanno ricordato quali siano gli strumenti che il Tribunale civile può e deve utilizzare nelle decisioni sull’affido di minori e quali invece non rientrano nelle competenze e finalità giudiziarie. Al centro delle decisioni di affido il tribunale deve valutare le competenze genitoriali misurate come capacità di offrite al minore le cure necessarie al suo sviluppo così come indicate dalla Cassazione e dalle Convenzioni internazionali concernenti i diritti dei minori.
In contrasto con tale linea emerge oggi una tendenza a intervenire da parte del giudice su questioni che riguardano la salute del minore, là dove emerga nel corso di consulenze tecniche una qualche patologia, di cui in precedenza non vi era segnalazione e contezza, a carico del minore o dei genitori e per i quali sia stata evidenziata dal consulente la possibilità/necessità di un trattamento di natura sanitaria.
Su questo punto la Cassazione ha chiarito che non spetta al giudice intervenire sulla materia sanitaria del trattamento per gli adulti, perché ciò costituirebbe una lesione del diritto all’autodeterminazione.
La Cassazione è quindi intervenuta a interdire al giudice l’uso di strumenti che appartengono all’ area sanitaria là dove l’affido sia subordinato a percorsi terapeutici nell’ipotesi che sussista una qualche patologia. La motivazione fondamentale che ha ispirato gli ermellini è, da un lato, porre dei limiti al potere giudiziario che potrebbe andare a scardinare i fondamenti della carta costituzionale (art. 32), dall’altro lato non indurre interventi potenzialmente nocivi per la salute dei cittadini, proposti da consulenti forensi (e non da clinici del sistema sanitario), inseriti in provvedimenti che – provenendo dalla magistratura – hanno in sé un carattere coattivo che, nel campo sanitario, è stato invece circoscritto ai soli casi previsti dagli artt. 33-35 della legge 833/78, di trattamento sanitario obbligatorio.
Il fatto che l’oggetto di tali decisioni sia un minore può far superare il carattere impositivo ad un provvedimento giudiziario, contrastando così sia la Costituzione (art. 32) o altre Convenzioni sui diritti minori, nonché le norme procedurali del Sistema sanitario? La risposta è NO, alla luce dei diritti del minori – che impongono che il minore non può essere soggetto a trattamenti costrittivi da parte di un tribunale considerando i suoi diritti (alla libertà, all’ espressione della sua volontà e alla salute) alla pari di quelli delle persone adulte

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