Con l’abrogazione dell’interdizione e dell’inabilitazione, è giunto il tempo di delimitare meglio il campo applicativo dell’amministrazione di sostegno, di cui all’art. 404 del Codice Civile, il cui testo attuale appare troppo generico e necessità dell’inserimento di elementi di specificità.
Art. 404 – Amministrazione di sostegno
Allorquando sia necessario assicurare adeguata protezione, il maggiore di età, che per effetto di un’infermità di mente, sia impossibilitato nel provvedere ai propri interessi, può essere assistito da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare, del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio.
Può beneficiare dell’amministrazione di sostegno, il maggiore di età che, per prodigalità, abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, esponga se stesso, o la propria famiglia, a gravi pregiudizi economici.
Può beneficiare dell’amministrazione di sostegno il maggiore di età affetto da forme di dipendenza, diagnosticate da operatori del Servizio Sanitario Nazionale.

Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.