La Cassazione contro le consulenze prive di fondamento scientifico

(Sent. Cassazione VI penale 14247/23, pres. Ricciarelli, rel. Paola Di Nicola Travaglini) 

Elvira Reale, Associazione Salute Donna, Consulente Commissione Femminicidio 

Il tribunale di Palermo confermava ii provvedimento con il quale ii giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, con dispositivo elettronico di controllo, applicate a N. per i reati di maltrattamenti in danno della moglie e del figlio minorenne. 

N. ricorre per cassazione contro l’ordinanza sostenuto da una consulenza tecnica di parte di una neuropsichiatra e criminologa.

Il ricorso è rigettato da vari punti di vista.

  •  Sulla inattendibilità del minore: “L’argomento difensivo per cui le dichiarazioni convergenti di più persone offese, ritenute credibili e attendibili, quali moglie e figlio di N., non potrebbero riscontrarsi reciprocamente è di tutta evidenza destituito non solo di fondamento giuridico, ma anche di tenuta logica allorché richiama un non meglio precisato «rapporto simbiotico madre-figlio» che nulla ha a che vedere con le violenze che si assumono da entrambi patite da N.”.
  • Sulle false accuse: “il ricorso concentra la propria intera attenzione, così come la consulenza tecnica in esso inglobata, sulle condotte assunte successivamente o contestualmente ai fatti da M, persino con un inconferente richiamo alle cd “false accuse” delle donne che denunciano violenza con un chiaro «intento manipolatorio del sistema legale, causando spesso errori giudiziari ma soprattutto gravi conseguenze per le persone ingiustamente accusate». 
  • Sull’ideologia di genere che vuole gli uomini autori e le donne vittime mentre le due condizioni sono equiparabili nelle situazioni di fatto e anzi spesso le donne superano gli uomini in violenza di coppia: “Quando la violenza si consuma nell’ambito di una coppia costituita da un uomo e da una donna, come nel caso in esame, o nell’ambito familiare (figlio verso madre, fratello verso sorella, padre verso figlia, ecc.) non c’è alcuna “ideologia di genere”, come scritto dal ricorso, ma viene adottata la prospettiva di genere nei termini sopra indicati dalle fonti sovranazionali, ovverosia una categoria interpretativa, correttamente e doverosamente adottata dai giudici di merito, volta ad accertare e valutare la violenza”.

Vai all’articolo completo pubblicato su PERSONA E DANNO il 2.5.23

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