Da due anni circa a questa parte, ed in particolare successivamente all’entrata in vigore della riforma del processo civile e delle ADR, di cui al D.Lgs. 149 del 2022 (c.d. “Riforma Cartabia”), sia la Corte di Cassazione, che i giudici di merito, si sono pronunciati con sempre maggiore frequenza sul rapporto tra violenza domestica e addebito della separazione.
L’orientamento che sembra consolidarsi sempre più, è nel senso che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale in quanto cause evidenti di intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito della separazione.
In tali casi, il giudice è esonerato dalla comparazione con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, del comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, rimanendo irrilevante la posteriorità cronologica delle violenze, rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. Detto altrimenti, non occorre la prova rigorosa del nesso di causa tra violenza e intollerabilità della convivenza, come deve avvenire, invece, al di fuori della fattispecie dell’addebito della separazione per violenza di genere (in questo senso Cass Civ., Sez. I, Ord. 22 settembre 2022, n. 27766; Cass. Civ., Sez. I, Ord. 10 dicembre 2024, n. 31765; C.A Ancona, 16 dicembre 2024, la quale si pronuncia anche in relazione al risarcimento del danno alla vittima di violenza; Trib. Castrovillari, 24 luglio 2024)
Ad avviso dello scrivente, la lotta alla violenza di genere segna con l’orientamento in oggetto, un importante punto a favore, che si auspica venga confermato anche in seguito. Sul piano sociale e culturale, invece, resta ancora molto da fare, come, purtroppo, la cronaca ci conferma ogni giorno.
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