Il grande cielo

Si fa riferimento, così dicendo, all’opportunità di guardare alla normativa sull’AdS non già come a un quid isolato, entro il sistema, bensì come a un corpus immerso in una vasta raggiera di indicazioni.

Intendendosi per tali gli interventi di riforma che, dagli anni ‘60 in poi, da quando è iniziato cioè il movimento di “costituzionalizzazione” del diritto civile (il codice civile italiano è del 1942, la Costituzione del 1948), sono stati approvati in Italia.

Si tratta di una prospettiva – mai abbastanza approfondita, negli studi diritto civile — che non vanta soltanto meriti e luci, culturalmente, ma rivela altresì un diretto substrato applicativo, come leva/supporto per il giurista.

Capita non di rado, in effetti, di doversi misurare con questioni ermeneutiche nell’ambito dell’AdS, a livello esegetico o ricostruttivo, che si presentano ardue da districare.

Sono ambiti in cui esiste sulla carta, di solito, una soluzione “A”, supportata nel codice da qualche elemento letterale: soluzione che non manca di una sua plausibilità, formalmente, e che in concreto rischierebbe di tradursi però, ecco il punto, nell’offerta di trattamenti legali mediocri, non molto appaganti per l’individuo.

Ed esiste poi una soluzione “B”, la quale incontra magari degli ostacoli, a livello testuale; e rivela però attitudini a salvaguardare più compiutamente, rispetto alla prima, il bene, la comodità degli scambi, l’operosità della persona: presidiandola così in modo meno astratto.

La disciplina dell’AdS rappresenta una realtà complessa, di per sé, quale telaio tecnico-politico. Così come intricato appare l’essere umano, specie quando non sta bene di salute, allorché inciampa esistenzialmente, se scantina in certi adempimenti e non sa fare le cose a puntino. La sfida riformatrice era stata notevole, a suo tempo. Non si era riusciti a pensare sempre a tutto, a livello parlamentare: in un dedalo di motivi spesso in contrasto fra loro, su questo o su quel fronte immediato (libertà, protezione, famiglia, rischi, diritti, doveri), lungo un lavorio fattosi turbinoso negli ultimi mesi del 2003.

E nuove problematiche, aggiungiamo, verranno affacciandosi dopo il 2004: ad esempio riguardo alla c.d. sussidiarietà familiare, alle dipendenze individuali più subdole, ostinate, ai trattamenti sanitari (specie quelli non voluti), alla co-amministrazione, alle fragilità non mediche, alle case di riposo, alle impugnazioni, agli atti personalissimi, alle spese funerarie.

Va sottolineato allora come, a indirizzare la risposta verso la linea “B”, piuttosto che verso la linea “A”, provvederà talvolta proprio un ricorso allo “spirito ampio e pervasivo’’ che s’è detto. Sensibile cioè alle istanze profonde dei fragili, da diversi punti di vista, in modo insieme più vasto e più accurato.

Secondo i moduli del “grande cielo’’, a 360° per l’appunto: legge sulla giusta causa, e poi statuto dei lavoratori, divorzio, maggiore età a 18 anni, riforma del diritto di famiglia, legge 180, interruzione volontaria di gravidanza, legge 104 sull’handicap, trapianti, transessuali, fecondazione assistita, adozioni, cure palliative, unioni civili, consenso informato, e così via.

Uno zoccolo ricco di suggerimenti, bisognoso magari di rifiniture, di una sagace messa in ordine. Una nutrita vetrina di spunti cui appellarsi, superando le approssimazioni riferibili all’intervento del 2004

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