Nella sentenza la Suprema Corte di cassazione ha avuto modo di prendere posizione in relazione al fenomeno del “collegamento negoziale”, il quale, secondo la definizione della Corte si sostanzia in un legame di interdipendenza funzionale fra due o più contratti, perfetti in tutti i loro elementi e in grado di produrre singolarmente effetti giuridici rilevanti per l’ordinamento, predisposti, tuttavia, alla realizzazione di un unico programma negoziale, connotato da una propria ed unitaria causa “in concreto”.
I giudici di legittimità nella medesima sedes “sfiorano” un’altra tematica, rilevante anch’essa nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ovvero quella della nozione di “operazione economica” e della possibilità di riconoscimento di una sua autonomia come categoria concettuale e ordinante.
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