• La scelta dell’amministratore di sostegno deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario e l’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In relazione alla valutazione dei gravi motivi che consentono di disattendere la scelta effettuata dal beneficiando, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 6624 del 2025 ha precisato che:

  • “la volontà del beneficiario in ordine alla persona da nominare amministratore si può disattendere solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina (Cass. 21/11/ 2023 n. 32219)”
  • “qualora si disattenda la volontà del beneficiario sulla scelta dell’amministratore occorre una motivazione rafforzata (Cass. 8/2/2024 n. 3600) perché si tratta di provvedimento che comprime la capacità dell’amministrato, ed in quanto tale avente natura decisoria (Cass. 20/3/2024 n. 7414).”

Si ritiene, peraltro, che la scelta operata dal giudice tutelare per la nomina di un soggetto idoneo all’ufficio non possa esimersi dal considerare, oltre alla volontà del beneficiario, l’individuazione di persona adeguata alla realizzazione del programma di sostegno stabilito nel decreto.

Nella fattispecie esaminata dalla Corte nella menzionata pronuncia – che ha cassato con rinvio il decreto della Corte di Appello di Milano -, il GT adito, aveva nominato quale amministratore di sostegno un soggetto esterno alla famiglia in quanto aveva rilevato un conflitto tra le due figlie della beneficiaria e nonostante il favore espresso da quest’ultima per la figlia caregiver.

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