Ai fini dell’apertura di un’amministrazione di sostegno il giudice deve verificare la sussistenza di presupposti sia oggettivi che soggettivi.
La corte di Cassazione con la ordinanza n. 5088 del 2025 ha ricordato che due sono i presupposti che devono essere accertati per l’adozione della misura di protezione:
- la sussistenza di una condizione di infermità ovvero di menomazione fisica o psichica e
- la impossibilità, anche parziale o temporanea, per il beneficiando di provvedere ai propri interessi
Nella fattispecie esaminata, in particolare, il Tribunale aveva congruamente escluso sia la sussistenza di elementi da cui desumere la ricorrenza di una patologia che rendesse opportuno l’attivazione dei suoi poteri istruttori, sia la impossibilità del beneficiando a provvedere ai propri interessi e, pertanto, la corte da ultimo adita ha rigettato il ricorso volto alla cassazione del provvedimento impugnato e alla nomina di un amministratore.
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