Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno chiama il giudice, investito della domanda, al delicato compito dell’audizione diretta del destinatario della misura di protezione.
Infatti, secondo il dettato dell’art. 407, comma II, c.c.: “ _Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze della persona, dei bisogni e delle richieste di questa_ “.
La Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui l’audizione personale del beneficiario dell’amministrazione di sostegno è adempimento fondamentale della procedura poiché rappresenta uno strumento insostituibile per attuare la protezione dei soggetti fragili. L’audizione assicura che la voce del beneficiario entri nel processo, dando corpo ai suoi bisogni e ai suoi desiderata (Ordinanza n. 1667 del 19.01.2023).
L’esame diretto del beneficiario consente al giudice tutelare di predisporre un decreto di nomina _ad personam_ , come fosse un abito cucito “su misura” sulle effettive ed attuali esigenze dell’amministrato, coniugando la necessità di sostegno da parte del fragile con il rispetto della sua autonomia e dignità personale.
Nel caso _de quo_ , con l’ordinanza n. 1667/2023, la Corte di Cassazione ha cassato il decreto di nomina dell’amministrazione di sostegno, poichè il giudice tutelare aveva erroneamente ritenuto sufficiente l’audizione della beneficiaria effettuata un anno e mezzo prima nel diverso procedimento per interdizione. Per adottare un provvedimento appropriato alle attuali condizioni psico-fisiche dell’interessata e che tenesse conto della sua volontà, ad avviso della Corte il giudice avrebbe dovuto rinnovare l’esame della beneficiaria.
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