Adita a seguito del rigetto della richiesta delle figlie di accesso al fascicolo del procedimento per l’amministrazione di sostegno del padre, chiuso per decesso beneficiario, la Corte di cassazione ha ricordato che l’amministratore di sostegno deve amministrare il patrimonio del beneficiario con la diligenza del buon padre di famiglia ed è responsabile per i danni cagionati in violazione di tale dovere.

I chiamati all’eredità dell’amministrato, inoltre, sono legittimati a sindacare l’operato dell’amministratore in quanto l’eventuale diritto al risarcimento del beneficiario si trasmette agli eredi che hanno altresì il diritto di compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione sul patrimonio ereditario.

Possibili contraddittori nel giudizio di impugnazione del rendiconto approvato dal giudice tutelare, gli eredi possono proporre azioni relative alla gestione nei confronti dell’amministratore, azioni di annullamento degli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli e azioni di responsabilità nei confronti di chi ha avuto in cura il soggetto negli ultimi anni della vita.

Per quanto riguarda la possibilità di accesso al fascicolo ed in relazione al diritto alla privacy, estinto con la morte del titolare, si precisa peraltro che l’identità di un individuo cui è collegato il diritto alla riservatezza “ha una sua dimensione sociale e familiare che persiste, in certa misura, anche dopo la morte”.

The featured image (which may only be displayed on the index pages, depending on your settings) was randomly selected. It is an unlikely coincidence if it is related to the post.

Lascia un commento