Nonostante la flessibilità che caratterizza l’istituto è possibile constatare che spesso il decreto contempla la necessità che l’amministratore di sostegno si munisca di autorizzazione del giudice tutelare per:
– acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;
– alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento [senza distinguere tra beni mobili e immobili, con la conseguenza che attualmente tutte le alienazioni riguardanti gli incapaci sono soggette alla sola autorizzazione];
– la riscossione di somme capitali;
– costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
– l’accettazione dell’eredità, così come per l’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, per l’assunzione di obbligazioni riguardanti spese di straordinaria amministrazione – laddove al beneficiario sia imposto di accettare l’eredità solo previa autorizzazione del giudice tutelare (art. 374, 1° comma, n. 3, c.c.), dovrà essere sottoposto al predetto vaglio giudiziale proprio l’atto il cui compimento importerà accettazione ereditaria
– fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
– fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
– tranne che per poche eccezioni esentate tassativamente dalla norma in ragione dellaloro natura cautelare e conservativa, per “promuovere” procedimenti giudiziari ex novo che siano successivi all’apertura dell’amministrazione di sostegno, ove il beneficiario non possa procedere in proprio per le specifiche limitazioni impostegli (tuttavia, in base al dato letterale della disposizione, l’amministratore di sostegno, una volta abilitato ad intraprendere la controversia, non necessita di ulteriori provvedimenti autorizzativi per i successivi gradi del processo Cass. Civ. n. 7555 del 21 marzo 2025).
In giurisprudenza si è osservato che:
“La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione prevista dal codice civile in relazione ai beni degli incapaci non coincide con quella applicabile in tema di determinazione dei poteri attribuiti agli amministratori e, nell’amministrazione di sostegno, in generale, il riferimento alle operazioni con carattere di straordinaria amministrazione non concerne soltanto gli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 374 ma “le operazioni rilevanti sul piano patrimoniale, in relazione alle quali in maggior misura si può concretizzare il rischio di pregiudizio economico per la destinataria del provvedimento”. Corte di cassazione civile, sez. I, 18 luglio 2008 n. 19971
• La gestione del patrimonio del beneficiario di amministrazione di sostegno può comportare vicende che ne interessano i relativi rapporti e beni.
La necessaria autorizzazione impone un controllo preventivo del giudice tutelare sugli atti di amministrazione così da verificarne la rispondenza agli interessi ed alle effettive esigenze di tutela della persona e del suo patrimonio.
Attualmente l’articolo 374 c.c., che ai sensi dell’articolo 411 del codice civile è applicabile all’amministrazione in quanto compatibile, ingloba nella competenza del giudice tutelare tutte le ipotesi di autorizzazione nell’interesse dell’interdetto e il giudice tutelare non è più il solo a poter autorizzare alcuni degli atti ivi contemplati.
Con la legge di riforma c.d. Cartabia si è infatti previsto che “le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante”.
Un’attività sostanzialmente amministrativa attraverso la quale si è creato una sorta di doppio binario per l’attività autorizzativa non esente, d’altra parte, da controllo giurisdizionale, date le comunicazioni dovute per legge e l’acquisto dell’efficacia del provvedimento ottenuto solo decorso il termine per proporre reclamo innanzi all’organo giurisdizionale.
Esperita la scelta di rivolgersi al notaio i provvedimenti notarili di autorizzazione possono essere impugnati secondo le medesime norme applicabili ai provvedimenti giudiziali.
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