«Si deve considerare che la pensione di reversibilità, pur assolvendo una funzione solidaristica, non può essere utilizzata per garantire al coniuge divorziato un tenore di vita superiore a quello goduto in costanza di assegno divorzile. L’assegno riconosciuto deve essere proporzionato e rispettare l’equilibrio tra le posizioni dei soggetti coinvolti».
App. Palermo, sez. I, sent., 1 luglio 2025, n. 1012
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