CONTABILI, NEGOZIALI, GESTIONALI: POTRÀ MAGARI ESSERE A DISAGIO NEL COMPIERE, DA SOLO, ATTI CHE SAREBBERO COMUNQUE ALLA SUA PORTATA E CHE GLI COMPLICHEREBBERO LA VITA FATTUALMENTE, A LIVELLO ESECUTIVO/ APPLICATIVO.
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Conclusione: non è detto che il giudice, quando emette il decreto istitutivo di AdS , debba per forza, più o meno consistentemente, “incapacitare” l’interessato, cioè togliergli qualche diritto o qualche potere.
Il problema dell’incapacitazione esiste sulla carta, naturalmente, perché ci sono in effetti al mondo persone che non sanno occuparsi adeguatamente delle loro cose; mettiamo, del conto in banca o del libretto postale o dei beni di cui sono proprietari o della gestione delle bollette, fatture, cedole, esdebitazioni, affittanze, rate del mutuo, contribuzioni, tasse, e via di questo passo. Ma, se si tratta di introdurre qualche limite alla sovranità amministrativa/gestionale dell’interessato, lo si farà – ecco il punto – sulla scorta di un ben preciso riscontro e inventario di quei limiti psicofisici, svolto in maniera concreta, ex post, non già a monte, aprioristicamente.
L’esempio più semplice può essere quello di una persona, con disabilità, la quale si trovi stabilmente in carrozzina; di un essere che può quindi essere, talvolta, in serie difficoltà nel muoversi fisicamente in città, con la burocrazia, negli uffici, e nel fare alcune cose della vita pratica. Per la persona in questione, la quale è probabile conservi intatta la sua lucidità mentale, potrà esserci magari l’opportunità – qua e là, occasionalmente – di vedersi affiancare su alcuni versanti operativi da un AdS. Non c’è però, in via di principio, la necessità che le venga tolto, con ciò stesso, qualche brandello significativo e nemmeno magari un pizzico di poteri, libertà, lieviti sovrani, diritti. Dare senza togliere, insomma, supportare senza umiliare, anche sul terreno della salute e della famiglia.
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