Circa i presupposti di apertura di una AdS
Il disabile non può essere, in ragione di una condizione di minore efficienza fisica, privato, in tutto o in parte, della capacità di agire ed i presupposti per l’apertura di una amministrazione di sostegno difettano ove la desiderata autonoma gestione dei propri interessi sia possibile ricorrendo a supporti, dispostivi (anche tecnologici) e rete di assistenza socio-familiare.
Questo quanto ribadito nella pronuncia della corte di cassazione n. 6584 del 12 marzo 2025, in cui si precisa altresì che: il fatto che il soggetto spenda tutte le somme della sua pensione non può, di per sé solo, considerarsi un elemento che imponga l’amministrazione di sostegno, spettando all’interessato in grado di autodeterminarsi consapevolmente le scelte sulla gestione dl proprio patrimonio.
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