La nomina di un amministratore di sostegno non comporta automaticamente l’interruzione del giudizio amministrativo ai sensi dell’ art. 79 c.p.a. In assenza della copia del provvedimento di nomina, che delinei i poteri conferiti all’amministratore e la perdita di capacità della parte assistita, il giudice non può procedere all’interruzione del processo.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, Sentenza, 14/07/2025, n. 13796
Segnalazione tratta da One legale

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