ALa Corte di Cassazione, con al sentenza numero 14689 del 27 maggio 2024, ha cassato il decreto della Corte d’Appello la quale, come già il Giudice Tutelare, aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno ad un soggetto, a fronte del suo rifiuto di partecipare alle operazioni del C.T.U. e di farsi esaminare da quest’ultimo; comportamenti, secondo i giudici di merito, indicatori della progressione di una seria patologia psichiatrica.

I giudici di legittimità, rigettano l’impostazione dei precedenti giudicanti, ribadendo il principio secondo il quale l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell’art.12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in modo effettivo e specifico, con riferimento alle condizioni di menomazione del beneficiario, sia rispetto all’incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali.

In questa prospettiva, la volontà contraria del beneficando, espressa un modo chiaro e lucido, non può essere ritenuta insignificante e ininfluente e, quindi, giustificare l’applicazione coattiva della misura di protezione, tra l’altro con la previsione del divieto, per il beneficiari, di riscuotere la pensione mensile.

La pronuncia oggetto di questo breve commento reitera principi già espressi dalla Suprema Corte, chiarendoli ulteriormente, in prospettiva evolutiva e, soprattutto, di allineamento della giurisprudenza interna ai principi sovranazionali della Convenzione ONU delle persone con disabilità, con l’affermazione dell’uguale riconoscimento di fronte alla legge delle persone con disabilità, ovvero “che godono della capacità giuridica su base di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita”, con salvaguardia della massima autonomia, nell’ambito del minor intervento esterno possibile.

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