Un breve excursus sulla giurisprudenza in materia di amministrazione di sostegno negli ultimi anni ci consente di affermare il principio, ormai acquisito, per il quale tale misura deve essere modellata dal giudice tutelare in relazione alla situazione personale e alle condizioni di vita del beneficiario, in prospettiva del reale sviluppo delle sue abilità e capacità residue.

L’interpretazione e l’applicazione della legislazione in materia ne ha riconosciuto la ratio, valorizzando la sensibilità dimostrata dal legislatore nei confronti dei più fragili, che pone a fondamento l’autonomia e la dignità delle stesse.

La protezione del soggetto deve essere attuata adeguando la misura alle esigenze del beneficiario senza mortificarlo e senza limitarne la capacità di agire se non nella misura in cui è assolutamente necessario.

Il Giudice deve, quindi, adeguare il contenuto del decreto alla situazione concreta e modificarlo nel tempo in relazione alle necessità del beneficiario. (Cass., Sez. Un., 30/07/2021, n. 21985)

Quindi il giudice deve valutare “non solo l’an della misura, ma anche il quid e il quomodo, privilegiando il rispetto del diritto fondamentale della persona di autodeterminarsi nelle scelte di vita e personali, anche quando non approvate dal contesto familiare e sociale, purché da queste scelte non derivi un concreto pregiudizio per la persona stessa. Deciso l’an della misura, non ne conseguono automatismi, e non possono adottarsi provvedimenti stereotipati o usare moduli standardizzati. Dall’apertura dell’amministrazione non discende, quale effetto legale, che la persona debba essere assistita o sostituita in tutte le attività giuridicamente rilevanti, ma solo in quegli ambiti in cui il giudice ha rilevato specifiche criticità, vale a dire deficit di competenze decisorie e gestorie che possono causare un serio pregiudizio alla persona”. (Cass.n. 24251/24)

Da ciò discende l’ulteriore corollario che la volontà del soggetto fragile deve essere sempre rispettata nei limiti del possibile e non può essere considerata un minus solo perché espressa da un soggetto in difficoltà o affetto da malattia psichica.

Attraverso questo meccanismo, infatti, si riproporrebbe il vecchio schema fondato sull’antinomia tra capacità o incapacità, riportando il sistema al passato.

L’approccio complessivo del Giudice deve essere sempre orientato, invece, verso il rispetto di diritti umani fondamentali della persona che devono essere salvaguardati senza pregiudizio per i suoi interessi. (Cass. n. 7414 del 20/03/2024).

L’applicazione della misura deve avvenire solo quando si accerti   un deficit e cioè che la persona non è in grado di provvedere, da sola o eventualmente con il supporto della rete familiare, ai suoi interessi, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica (art 404 c.c.), nel rispetto della volontà del beneficiario.

L’amministrazione può essere di mero supporto o comportare il conferimento all’amministratore di particolari poteri di rappresentanza o di assistenza nei limiti necessari a proteggere gli interessi del beneficiario ma non può prevedere una sorta di monitoraggio dell’attività del soggetto.

L’accertamento del deficit di competenze deve, infatti, precedere e non seguire la misura. 

Va rilevato comunque che possono prospettarsi al Giudice casi di gravissima infermità psichica (411 cc) che rendono necessari, per l’adeguata protezione della persona, provvedimenti molto più restrittivi delle capacità residue del soggetto senza però immaginare una sovrapposizione tra amministrazione di sostegno e interdizione. 

La finalità di protezione del beneficiando di cui alla Legge n. 6/24 impone, infatti, che il giudice assuma questa decisione con adeguata motivazione.

L’amministrazione di sostegno può essere applicata anche a chi ha problemi solo di natura fisica in conformità alla ratio della legge che intende fornire aiuto a chi si trovi nella impossibilità di far fronte in maniera autonoma ai propri interessi. Questo può accadere anche in mancanza di problematiche di natura cognitiva ma che impediscono ugualmente alla persona di occuparsi delle sue necessità patrimoniali o personali sia pure ricorrendo ad un sistema di deleghe o procure.

Avv. Carmela Bruniani

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