In materia di crediti professionali degli avvocati, gli interessi moratori decorrono dalla messa in mora, che può avvenire sia tramite domanda giudiziale sia con una diffida stragiudiziale, anche qualora la liquidazione avvenga al termine del procedimento previsto dall’art. 14 d.lgs. 150/2011. Il riconoscimento di tali interessi non è automatico, ma presuppone che il ritardo nel pagamento non sia dovuto a cause indipendenti dalla volontà del debitore.

Cass. civ., sez. II, ord., 14 luglio 2025, n. 19421

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