Segnalazione di giurisprudenza: Corte di Cassazione civile n.11290 del 29.04.2025

La pronuncia scaturisce dall’impugnazione del provvedimento con il quale veniva modificata parzialmente la sentenza che condannava al risarcimento dei danni le strutture sanitarie responsabili del decesso della madre della ricorrente, inizialmente ricoverata per riduzione di una frattura.

Nel ricorso in cassazione, la figlia si doleva sia del mancato riconoscimento del danno terminale asseritamente patito dall’anziana – non riconosciuto per la grave demenza senile di cui quest’ultima soffriva – sia del mancato riconoscimento in appello di quanto accordatole in primo grado iure hereditario.

Sebbene l’impugnazione non venga accolta, nella ordinanza esaminata si coglie l’occasione per ricordare la diversità, più che i rapporti, tra danni da perdita del rapporto parentale e le conseguenze di tale perdita quali lesioni della salute ed in particolare del “diagnosticato” danno biologico psichico nelle sue due forme: dinamico relazionale e sofferenziale.

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