Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e avvalersi della collaborazione di tutti gli enti che corrispondano alla sua funzione.
La funzione di controllo, in generale, caratterizza tutta l’attività dell’organo giudiziario di cui si tratta che può altresì esercitare poteri di direzione rispetto all’operato dell’amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare non può, d’altra parte, come confermato dal decreto del Tribunale di Pistoia del 12.01.2025, “ordinare ad un soggetto terzo, estraneo alla procedura, di rilasciare un immobile di cui è comproprietario”.
A fronte di una specifica prescrizione ai sensi dell’articolo 344 c.c., l’amministratore di sostegno potrebbe d’altra parte essere assistito dai servizi socio assistenziali in ordine ad una scelta residenziale, al fine di “porre idonea e concreta opera di convincimento della beneficiaria a una scelta consapevole, pur a fronte – e nei limiti – della singola capacità di comprensione della persona senza però poterle imporre trasferimenti coatti”. Così il decreto del Tribunale di Civitavecchia pubblicato in data 04.08.2025.
Qualora vi siano aspetti in relazione ai quali il beneficiario non risulta in grado di determinarsi potrebbe invece risultare doveroso autorizzare ’Amministratore di Sostegno alla prestazione del consenso informato rispetto alle cure, agli altri aspetti sanitari e alla decisione in relazione al luogo dove vivere.
In questo senso Tribunale di Genova, Decreto del 5 febbraio 2023, G.T. Bertini:
“Ritenuto pertanto che debba autorizzarsi in sua vece l’Amministratore di Sostegno a prestare in nome e per conto del beneficiario ex art. 405 c. 5 nr. 3 il consenso all’inserimento presso una struttura psichiatrica e il consenso, ove necessario alle cure e agli altri aspetti sanitari.
Ritenuto di prevedere che, nel trasferimento presso la struttura individuata, l’Amministratore di Sostegno possa avvalersi della collaborazione e dell’ausilio degli operatori dei servizi socio assistenziali e sanitari (e, unicamente in caso di gravissima necessità, della forza pubblica) per i fini di cui al presente decreto, sempre salvo il rispetto della dignità e della libertà personale del beneficiario”.
Da ultimo, la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 6553 del 2025 ha peraltro precisato che:
“Vi è differenza tra la decisione che il rappresentante di una persona minus habens può legittimamente adottare nell’interesse di questa persona, e la esecuzione della decisione. Il rappresentante può decidere ai sensi dell’art. 358 c.c. il luogo dove la persona risiede, e può esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari, nei termini previsti dall’art. 3 della legge DAT, ma per attuare queste decisioni occorre la collaborazione volontaria del diretto interessato; l’attuazione della decisione non può farsi ricorrendo a mezzi coercitivi, alla forza fisica o ad altre misure che siano lesive della dignità della persona. L’applicazione della contenzione fisica e della privazione della libertà personale nel nostro ordinamento è consentita solo se una norma di legge espressamente lo preveda”.
Nell’esercizio delle sue funzioni il giudice tutelare può pertanto rivolgersi agli organi dello stato o altri enti che si possano rivelare utili alla tutela dell’interessato.
Nel fissare una udienza presso il beneficiario -Tribunale di Modena, Decreto del 30 novembre 2005, G.T. Stanzani – si è così disposto:
“che l’accesso alla residenza del beneficiario, stante al potenziale aggressività dello stesso, avvenga alla presenza della forza pubblica, individuata nella polizia locale del Comune di residenza. Dispone che nelle more l’ads, di concerto con la parte ricorrente, si attivi per la valutazione di un ASO in favore del beneficiario, di cui verrà data eventuale pronta comunicazione a questo GT. Prudenza, e tutela della persona coinvolta, impongono peraltro di far chiarezza – e, se del caso, dar soluzione – alla questione della eventuale detenzione da parte del beneficiario di armi da fuoco e munizioni. In proposito l’amministratore di sostegno viene espressamente autorizzato a richiedere l’intervento della forza pubblica che, a sua volta, viene autorizzata ad accedere all’abitazione del beneficiario allo scopo di rintracciare, assumendo ogni iniziativa dovuta e conseguente, eventuali armi da fuoco e munizioni da esso in ipotesi detenute.”
In particolare, si segnala, infine il provvedimento reso dal Tribunale di Udine, Decreto del 4 novembre 2020, G.T. Gigantesco, durante il periodo di epidemia Covid-19 ed in cui si:
“autorizza l’amministratore di sostegno a prestare, in nome e per conto della beneficiaria, il consenso all’immediato inserimento presso una casa di cura e ricovero a sua scelta, previo concerto con i SS che hanno in carico la sig.ra (…), analogo potere è conferito con riferimento alle eventuali dimissioni della beneficiaria; [Autorizza n.d.r.] l’amministratore di sostegno ad avvalersi della collaborazione e dell’ausilio degli operatori dei servizi socio assistenziali e sanitari e, unicamente in caso di gravissima necessità, della forza pubblica per i fini di cui al presente decreto, sempre salvo il rispetto della dignità e della libertà personale della beneficiaria; Dispone che il responsabile della struttura individuata, nella persona del direttore pro tempore, inibisca alla beneficiaria le dimissioni dalla struttura in assenza del consenso dell’amministratore e/o sino a nuova determinazione del Giudice tutelare”.
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