Rimarranno in vita per qualche tempo, rispetto alle persone che non accusino se non problemi occasionali di autonomia (incidenti, sbornie), le nomenclature tradizionali.
Si diventa capaci legalmente dopo i diciott’anni, è un dato che non dovrebbe cambiare subito.
Resterà̀ viva, per la fase successiva (e già prima coi minori contraenti), la disciplina dell’incapacità̀ naturale; tarata plausibilmente sul riguardo, via via più capillare, per il negozio in questione. Si accentuerà̀ l’impostazione relativistica, individuo per individuo, sempre meno ristretta a considerazioni sulle caratteristiche astratte del disturbo.
Riguardo agli infradiciottenni si rinforzerà̀ verosimilmente — altro passaggio non nuovo — la distinzione secondo tre fasce di età (0-7: 8-13: 14-18); e rimarrà̀ forte il richiamo, per ciascun sub-gruppo, a sceverare secondo il tipo di operazione da compiere. Tendenzialmente sì all’autonomia per le iniziative semplici, a portata d’età, no per i negozi complicati; con possibili vie di mezzo nel segno disciplinare dell’assistenza.
In ordine ai maggiorenni interdetti e inabilitati varranno ancora, finché questa parte del codice non venga abrogata, le regole consuete; giochi più ampi, sulla carta, per vie d’uscita come quelle di cui all’art. 427 c.c., primo comma, spazi di maggior libertà per l’incapacitato.
Rispetto al secondo e terzo comma dell’art. 427, si faranno strada — è da prevedersi — letture più sensibili al motivo (oggi trascurato) del “pregiudizio” negoziale. E la curvatura oggettivistica potrebbe imporsi ancora sul terreno dell’art. 428 c.c. secondo comma.
In merito alle creature assoggettate ad AdS, si andrà̀ incontro probabilmente, pensando soprattutto a quelle colpite da restrizioni negoziali, ad esiti di tipo arlecchinesco: con le categorie della capacità articolate in combinazioni individuali, secondo moduli diversi, persona per persona.
Potranno aversi così per il beneficiario, secondo i casi, in contemporanea: (a) la “banda” degli atti suscettibili di essere comunque posti in essere, i negozi cioè̀ della quotidianità̀ spicciola; (b) quella degli atti che richiedono, nel caso, la doppia firma in calce; (c) quella degli atti che, temporaneamente o stabilmente, figurano proibiti dal giudice (rappresentanza esclusiva); (d) quella degli atti, anche impegnativi, rispetto a cui non risulti introdotta alcuna limitazione; e infine (e) quella degli atti compiuti dall’interessato, come s’è detto, in condizioni di incapacità̀ naturale.
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