“L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che, in caso di omicidio, subordina il diritto all’indennizzo dei fratelli e delle sorelle della persona deceduta alla mancanza di un coniuge superstite, di figli nonchè dei genitori di tale persona ed esclude da siffatto diritto i nonni nonchè gli zii e le zie di quest’ultima”: così Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Sezione X – Ordinanza 2 maggio 2025 – Causa C-640/24, che si è pronunciata su richiesta della Corte di Cassazione italiana, con riguardo all’articolo 11 della legge 122/2016, modificato dall’art. 6 della legge 167/2017, e dall’art. 1, commi da 593 a 596, della legge 145/2018, tutte di recepimento della direttiva europea 2004/80 sull’obbligo deli Stati membri di garantire un indennizzo equo ed adeguato alle vittime di reati intenzionali violenti se gli autori del crimine non sono in grado di versare quanto da loro dovuto (nel caso di specie il Tribunale di Venezia aveva ritenuto i familiari richiedenti l’indennizzo non legittimati ad agire, decisione successivamente riformata dalla Corte d’Appello con pronuncia impugnata dal Governo italiano con ricorso in Cassazione).

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