Nell’art. 1 della legge introduttiva dell’istituto si esplicita che “La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

Evitare situazioni di abbandono per il soggetto bisognoso, allora, senza giungere a mortificarlo;  un’espressione che può essere intesa quale contrarietà ad ogni conclusione che in teoria o in pratica si presenti apparentemente fedele agli imperativi legislativi ma che, nella sostanza, si riveli invece in grado di calpestarne inopinatamente le indicazioni o lo stesso spirito.

L’amministrazione di sostegno conferisce all’organo giudiziario la possibilità di confezionare un “vestito su misura” in considerazione dei deficit funzionali dell’interessato, consentendo altresì che eventuali “vuoti di reazione o di prontezza”, possano essere colmati tempestivamente.

Nemmeno la recente tendenza alla degiurisdizionalizzazione, in particolare modo relativamente alla tutela patrimoniale dei beneficiari, profilo che incide indubbiamente sui  diritti fondamentali della persona, rende rinunciabile l’assolvimento delle garanzie proprie dell’esercizio della giurisdizione.

Il costante orientamento della Corte di Cassazione, nell’applicazione delle norme che regolano la materia, dimostra di tenere in considerazione la necessità che il beneficiario della misura interloquisca con il giudice tutelare, il quale, a sua volta, deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell’amministratore.

Con la pronuncia n. 5341 del 2025 la Corte ha così ricordato che “la competenza del giudice tutelare si radica in relazione alla residenza del beneficiario, salvo che risulti accertato  il  concreto  lo  spostamento  della  sua  dimora  abituale  e  del centro  principale  dei  suoi  rapporti  morali  sociali  e  familiari  nonché  la  volontarietà  di  tale  spostamento”.

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