L’art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente prevista dall’art. 89 del codice penale rispetto all’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-quater), dello stesso art. 628, è costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Corte cost., Sentenza, 25/07/2025, n. 130
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