Con recente ordinanza (n. 10776 del 2025) la Corte di cassazione, esplicitate le considerazioni della corte di merito secondo cui l’articolo 75 c.p.c., relativo alla capacità processuale, si riferisce ai soggetti che sono stati privati – in assoluto o parzialmente – della capacità di agire per effetto di una sentenza di interdizione o di una sentenza di inabilitazione e non ai soggetti colpiti da incapacità naturale ha peraltro ricordato che al fine dell’adozione di condanna per responsabilità aggravata di cui al primo comma dell’articolo 96 c.p.c., la malafede o colpa grave va intesa “quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l’iniziativa processuale s’inscrive”.
La questione esaminata prendeva le mosse da una impugnazione basata su motivi, all’evidenza infondati, e relativi alla incapacità naturale della ricorrente per asserite gravi psicopatologie.
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