Con la sentenza n. 76 del 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della normativa che disciplina il trattamento sanitario obbligatorio nella parte in cui non prevede la comunicazione del provvedimento applicativo e della notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, nonché l’audizione della stessa persona interessata prima della convalida.
Riconosciuto il carattere eccezionale dell’istituto e la sua incidenza sulla libertà personale, ricordato che già con la legge Basaglia, ancor prima dell’entrata in vigore della legge n. 219/2017, la ricerca del consenso dell’interessato si rivelava imprescindibile, la Corte adita ha altresì precisato che i presupposti sostanziali del trattamento riflettono la sua finalità eminente, ossia la tutela della salute del paziente stesso.
Il fondamento normativo della libertà nel prestare il consenso alle cure, d’altra parte, non viene scalfito nelle ipotesi di trattamento sanitario disposto per malattia mentale ma deve, dunque, essere assistito dalle garanzie approntate dalla legge.
Con la recente pronuncia, la Corte Costituzionale, recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.
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