Sul piano dei principi in primo luogo: l’incapacitazione non è più a 360°, ma riguarda solo gli atti specificamente menzionati (magari uno soltanto); per tutto il resto il beneficiario conserva intatta la propria sovranità, i suoi diritti.
Sul piano della direzione della tutela, poi: le misure tradizionali, non è chiaro se siano qualcosa che va a pro’ dell’infermo, o non piuttosto della società (emarginare dal traffico i diversi) o magari della famiglia (bloccare qualcuno che potrebbe dilapidare il patrimonio); il nuovo provvedimento dovrà essere assunto, invece, tenendo “conto, compatibilmente con gli interessi della persona, dei bisogni e delle richieste di questa”.
Sul piano delle garanzie, poi: l’infermo può attivare lui stesso la procedura, nominare un proprio consulente, esigere un rendiconto periodico, pretendere in ogni momento la modifica o la revoca del
provvedimento. Sul piano della snellezza procedurale, ancora; ogni passaggio del rito si svolge in modo informale, gli avvocati non servono, tutto è tendenzialmente gratuito. Sul piano dei doveri dell’amministratore, infine: costui — scelto “con esclusivo riguardo agli interessi e alla cura della persona del beneficiario” — dovrà operare per la miglior felicità del paziente, agendo “con la diligenza del buon padre di famiglia”; e se non si comporta bene potrà venir sospeso, rimosso, eventualmente condannato a risarcire i danni.
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