Eโ di questi giorni il caso di una madre, che, nel fare manovra con la macchina, ha investito il figlioletto di 18 mesi, rendendolo invalido a vita. Il Pm ha chiesto che non venga condannata: la donna, egli ha detto, ha giร il suo ergastolo.
Il paragrafo 60 del codice penale tedesco, lโarticolo 34 del codice penale austriaco, lโarticolo 29 del codice penale svedese prevedono una cosa simile: consentono ai giudici di non irrogare alcuna sanzione quando lโautore del reato abbia patito un danno significativo in conseguenza della sua azione.
Era questa una idea di Kant, sostenitore di una teoria assoluta della pena, trasposta dallโambito morale a quello giuridico: la pena si applica solo se รจ moralmente necessario punire. Nel caso di una madre che causa, non volendolo, la morte del figlio, non รจ moralmente il caso di applicare una sanzione giuridica, poichรฉ la madre, perdendo il figlio, ne subisce giร una di carattere naturale. E se non รจ il caso di punire moralmente, non lo รจ neanche giuridicamente.
Questo, corollario, secondo il filosofo tedesco, deriva della funzione retributiva della pena, che deve essere commisurata ad una azione ingiusta, e non eccederla. Due sanzioni, quella naturale e quella giuridica, invece eccedono.
La ragione di fondo di una simile prospettiva รจ bene espressa dal testo del paragrafo 60 del codice penale tedesco: lโapplicazione di una sanzione da parte dello Stato a chi si รจ punito da solo, รจ priva di scopo. Quale altra rieducazione il colpevole potrebbe ricevere da una sanzione statale, oltre alla pena ed allo strazio che egli prova per la perdita che ha causato?
La finzione letteraria รจ di supporto: Raskol’nikov, in Delitto e Castigo, comincia ad espiare la sua pena interiore subito dopo aver commesso il fatto.
Ma il tema non appartiene solo alle astrazioni. Eโ stato concretamente posto, circa un anno fa, dal Tribunale di Firenze, che ha chiesto alla Corte Costituzionale di introdurre nellโordinamento penale un meccanismo simile: lasciare il giudice libero di decidere di non punire un familiare che, per sua colpa, ha subito la perdita di un congiunto, come nel caso di un padre, che guidando imprudentemente, ha causato la morte del figlio. Costui sopporta giร una pena per quel che ha fatto.
La risposta della Corte Costituzionale รจ stata negativa, per ragioni tecniche, che perรฒ non precludono la possibilitร di un futuro ripensamento, se stimolato nei corretti termini: Il giudice che aveva sollevato la questione, infatti, aveva chiesto che lโautore del reato venisse dichiarato non colpevole, quando invece la questione รจ se, ferma la sua colpevolezza, gli possa essere evitata la sanzione.
Ma non รจ questo il punto.
Spesso un reato non ha solo una vittima primaria- il figlio morto per lโimprudenza del padre- ma ne ha anche una secondaria: lโaltro genitore, che, pur senza aver fatto alcunchรฉ, subisce allo stesso modo una pena di natura; egli porterร con sรฉ la sofferenza di quella perdita cosi come la porta lโautore del fatto.
E allora รจ il caso di ricordare che la sanzione applicata a chi ha commesso il fatto serve anche a retribuire la vittima secondaria, quella che il linguaggio dei codici designa come parte civile del reato: se un genitore ha fatto un danno grave al figlio, per una imprudenza di guida, occorrerร tener conto che anche lโaltro genitore ne soffrirร , senza averne colpa.
Forse il dibattito che si รจ aperto sulla pena naturale รจ significativo dellโesclusiva o quasi attenzione che, nel processo penale, si dedica allโimputato e della ridotta considerazione che invece si appresta alle vittime del reato.
Giuseppe Cricenti

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