La lettura del notaio deve sempre seguire l’espressione della volontà del testatore
Come si evidenziava a conclusione di un precedente intervento su questo sito (Testamento olografo e fragilità), ai soggetti fragili rimane sempre disponibile la possibilità di rivolgersi ad un notaio per la stipula di un testamento per atto pubblico alla presenza di due testimoni.
Il testamento pubblico si caratterizza per l’intervento del notaio che riceve, alla presenza dei testimoni, la volontà testamentaria del testatore, la riduce per iscritto, e ne dà lettura al disponente alla presenza dei testimoni, menzionando nel testamento il compimento di tutte dette formalità nell’ordine indicato.
La sequenza procedimentale sopra descritta è inderogabile e non può essere invertita.
La ricezione della volontà testamentaria da parte del notaio significa, in particolare, che il testatore deve esprimere al notaio alla presenza dei testimoni le sue volontà e non può limitarsi a consegnargli degli appunti di progetto testamentario scritti dallo stesso o da altri: il notaio non potrebbe redigere il testamento e darne lettura sulla base soltanto di tali appunti scritti che gli fossero stati consegnati dal testatore.
L’orientamento è pacifico e viene confermato anche da una recente pronuncia, di sicuro interesse, della Corte di Cassazione, anche se la relativa massima, che si riporta qui di seguito, sembrerebbe affermare il contrario: “La circostanza che il de cuius si fosse espresso a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficia la validità del testamento, ove tali modalità siano le uniche coerenti con le condizioni di salute del testatore, caratterizzate da un deficit motorio tale da non incidere sulle capacità, nè sulla possibilità di esprimere in maniera intellegibile la propria volontà”: così Cass. civ., II sez., ordinanza 25 marzo – 11 aprile 2025, n. 9534.
In realtà il Supremo Collegio non afferma la possibilità di invertire la sequenza procedimentale prevista dall’articolo 603 cod. civ. e cioè che il notaio possa redigere il testamento sulla base di appunti ricevuti, leggere alla presenza dei testimoni il testamento così redatto al testatore al fine di richiederne ed ottenerne l’approvazione. Nella parte centrale della motivazione dell’ordinanza, il Supremo Collegio ribadisce che “condizione necessaria di validità del testamento è che, prima di dare lettura della scheda, il testatore manifesti la propria volontà in presenza dei testi”.
La particolarità, e l’interesse, della decisione in esame sta, invece, nel fatto che la stessa ammette quale modalità espressiva della volontà testamentaria, necessariamente precedente la redazione per iscritto da parte del notaio e la successiva lettura ad opera del medesimo, una comunicazione del testatore che si sviluppi non necessariamente attraverso un discorso complesso, ma anche per monosillabi, a condizione che tali modalità siano le uniche coerenti con le condizioni di salute del disponente, sempre che non sia in discussione la capacità di intendere e di volere dello stesso, e, si aggiunge, sempre che il testatore non sia muto (impossibilità di parlare), sordo o sordomuto, nelle quali ipotesi devono osservarsi le particolari norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone (in particolare, intervento di uno o due interpreti; ove possibile, lettura anche silenziosa dell’atto da parte del minorato e menzione documentale di detta lettura scritta da parte del medesimo con riconoscimento della conformità al suo volere).
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.