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Sì, è la risposta:  e sarà risarcibile in tutti i casi in cui  risulti che  gravava, sull’abbandonante, un vero e proprio dovere, scritto o non scritto, di ‘non  abbandonare’ quella specifica persona.

  Gli esempi  più semplici sono quelli  dell’omissione di soccorso, del disertore, della balia o dell’infermiera che se ne  va di nascosto a ballare, del guardiano distratto o ubriaco, dell’abbandono di un incapace o di un minore.   Oggi le figure nuove in tema  sono soprattutto nel campo dei diritti fondamentali della persona e della famiglia. Un padre, ad esempio,  che abbandoni economicamente e spiritualmente  i figli, o anche una madre, benché sia più raro;  un giudice menefreghista;  un medico che abbandoni ingiustificatamente  il proprio paziente.

  I danni da abbandono possono essere significativi pure sul terreno patrimoniale: ricordo una sentenza bolognese, di inizio secolo,  in cui  il figlio  di un industriale fra i  più ricchi del capoluogo emiliano, che si era in sostanza dimenticato di un figlio naturale,  e l’aveva poi snobbato in vario modo, si vide condannato ad alcuni milioni di lire di risarcimento. Sono comunque quasi sempre alti, quei numeri,  a livello non patrimoniale: danni morali, danni esistenziali, al limite danni psichici. 

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