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Sì, è la risposta: e sarà risarcibile in tutti i casi in cui risulti che gravava, sull’abbandonante, un vero e proprio dovere, scritto o non scritto, di ‘non abbandonare’ quella specifica persona.
Gli esempi più semplici sono quelli dell’omissione di soccorso, del disertore, della balia o dell’infermiera che se ne va di nascosto a ballare, del guardiano distratto o ubriaco, dell’abbandono di un incapace o di un minore. Oggi le figure nuove in tema sono soprattutto nel campo dei diritti fondamentali della persona e della famiglia. Un padre, ad esempio, che abbandoni economicamente e spiritualmente i figli, o anche una madre, benché sia più raro; un giudice menefreghista; un medico che abbandoni ingiustificatamente il proprio paziente.
I danni da abbandono possono essere significativi pure sul terreno patrimoniale: ricordo una sentenza bolognese, di inizio secolo, in cui il figlio di un industriale fra i più ricchi del capoluogo emiliano, che si era in sostanza dimenticato di un figlio naturale, e l’aveva poi snobbato in vario modo, si vide condannato ad alcuni milioni di lire di risarcimento. Sono comunque quasi sempre alti, quei numeri, a livello non patrimoniale: danni morali, danni esistenziali, al limite danni psichici.

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