Art. 411 c.c. – ultimo comma
a) verificare se il rifiuto, totale o parziale, o la revoca del consenso agli accertamenti diagnostici o ai trattamenti indicati per la patologia o a singoli passaggi del trattamento stesso, non risulti in concreto espressione di appropriate capacità e volontà, da parte del beneficiario, in ordine alla salvaguardia del proprio equilibrio esistenziale, dovendosi in tal caso riconoscere alle stesse attenzione e tutela prevalenti;
b) riconoscere e rispettare in generale i bisogni, le aspirazioni e i valori del beneficiario;
c) procedere solo quando l’assenza di un determinato intervento rischi di pregiudicare gravemente la salute dell’interessato e minacci contestualmente il benessere dei suoi familiari, della parte dell’unione civile o del convivente;
d) evitare che risulti compromessa oltre il minimo necessario, nella forma e nella sostanza, la libertà personale del beneficiario;
e) coinvolgere quest’ultimo, quanto più possibile, nella pianificazione e nell’aggiornamento dei piani terapeutici, trattamentali e di assistenza.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.