Art. 411 c.c. – ultimo comma

a)           verificare se il rifiuto, totale o parziale, o la revoca del consenso agli accertamenti diagnostici o ai trattamenti indicati per la patologia o a singoli passaggi del trattamento stesso, non risulti in concreto espressione di appropriate capacità e volontà, da parte del beneficiario, in ordine alla salvaguardia del proprio equilibrio esistenziale, dovendosi in tal caso riconoscere alle stesse attenzione e tutela prevalenti;

b)          riconoscere e rispettare in generale i bisogni, le aspirazioni e i valori del beneficiario;

c)           procedere solo quando l’assenza di un determinato intervento rischi di pregiudicare gravemente la salute  dell’interessato e minacci contestualmente il benessere dei suoi familiari, della parte dell’unione civile o del convivente; 

d)          evitare che risulti  compromessa oltre il minimo necessario, nella forma e  nella sostanza, la libertà personale del beneficiario;

e)           coinvolgere quest’ultimo, quanto più possibile, nella pianificazione e nell’aggiornamento  dei piani terapeutici, trattamentali e di assistenza.


Lascia un commento