L’ordinanza della prima sezione della Corte di Cassazione numero 18563 dello scorso 8 luglio, affronta un’interessante questione, relativa alla possibilità per le figlie eredi di un beneficiario di amministratore di sostegno, successivamente deceduto, di agire a tutela del diritto di accesso al fascicolo dell’amministrazione di sostegno, non avendo avuto la possibilità di seguire la procedura in prima persona né di occuparsi del padre, in quanto minorenni all’epoca dell’apertura del procedimento e divenute maggiorenni solamente pochi mesi prima della morte del padre. La Suprema Corte risolve il conflitto tra interesse all’accesso alle informazioni contenute nel fascicolo e quello alla privacy, da intendersi come diritto alla riservatezza delle informazioni personali riguardanti ogni singolo individuo, non solo con riferimento ai dati personali ma in una accezione più ampia, comprensiva anche della immagine e di fatti strettamente privati, come tale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, di natura personale, inalienabile che si estingue, nella sua dimensione individuale, con la morte del titolare. I giudici, inoltre: * precisato che la legislazione nazionale prevede che l’accesso ai dati personali di un defunto possa farsi a determinate condizioni (artt. 2 – terdecies del Codice della Privacy) e nello stabilire queste condizioni si faccia riferimento non solo alla sussistenza di un interesse proprio di colui che agisce, ma anche a ragioni familiari meritevoli di protezione, salvo il divieto espresso dall’interessato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata * rilevano che nel caso specifico sussistano sia l’interesse personale che le ragioni familiari. Infatti, si tratta delle figlie del defunto, come detto minorenni all’epoca cui è stata aperta l’amministrazione di sostegno, che vogliono avere notizie di come sia stata gestita la vita e il patrimonio del padre negli ultimi anni della sua vita. A quanto sopra, si aggiunge la tutela del diritto all’identità familiare intesa come conoscenza dei fatti che hanno riguardato la vita del proprio genitore, nonché in ordine a eventuali atti ed eventi che abbiano arrecato al de cuius pregiudizi, e che pertanto possono avere avuto incidenza anche sulla relazione familiare, privando le ricorrenti – durante la loro minore età – in tutto o in parte della relazione con il padre e del diritto a ricevere dal genitore assistenza morale e materiale, nei limiti in cui era possibile. Tutto ciò costituisce un insieme di diritti propri delle due ricorrenti, derivanti dallo status di figlio e non dalla qualità di erede o chiamato alla eredità.
Peraltro, se si considera che le ricorrenti hanno presentato l’istanza di accesso deducendo
- la loro qualità di chiamate alla eredità
- che gli eredi sono contraddittori nel giudizio di impugnazione del rendiconto approvato dal giudice tutelare (Cass. n. 9470 del 19 luglio 2000); * che possono proporre nei confronti dell’amministratore di sostegno le azioni relative alla gestione dell’amministrazione (art 382 c.c. richiamato dall’art 411c.c.) nel termine di cinque anni previsto dall’art. 397 c.c., nonché le azioni di annullamento degli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, come previsto dall’art. 412 c.c.,e che possono, infine, proporre eventuali azioni di responsabilità anche nei confronti di chi ha avuto in cura il soggetto negli ultimi anni della vita secondo i giudici il ricorso proposto non può che trovare accoglimento, in quanto non è chiaro quale interesse abbiano inteso tutelare i giudici di merito con il diniego dell’accesso, essendo le motivazioni del rifiuto legate ad una erronea convinzione della insindacabilità dell’operato dell’amministratore di sostegno.
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