Segnalazione di giurisprudenza

Va riconosciuta validità all’accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale coniugi, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322,secondo comma, cod. civ., essendo, infatti, il fallimento del matrimonio non causa genetica dell’accordo, ma mero evento condizionale“: Cass. civ., sezione I, ordinanza 21 luglio 2025, n. 20415.

The featured image (which may only be displayed on the index pages, depending on your settings) was randomly selected. It is an unlikely coincidence if it is related to the post.

Lascia un commento