La legge introduttiva dell’amministrazione di sostegno è improntata ad una ottica orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, non solo del suo patrimonio.
La linea di tendenza è quella della massima salvaguardia possibile dell’autodeterminazione del soggetto in difficoltà, attraverso il superamento del momento autoritativo a favore di una effettiva protezione della persona.
Pertanto al di fuori di quegli atti espressamente indicati nel decreto che richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore nominato, il beneficiario conserva la capacità di agire.
Peraltro, la possibilità di ricorrere all’amministrazione di sostegno anche nei casi di infermità determinante una impossibilità anche parziale o temporanea di attendere efficacemente ai propri interessi non ne esclude l’ammissibilità ove questa sia totale o permanente.
Appartiene, infine, all’apprezzamento del giudice la valutazione della conformità di tale misura alle menzionate esigenze, tenuto conto del tipo di attività che deve essere compiuta, la gravità e la durata della malattia, la natura e la durata dell’impedimento e le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.
Nella specie la corte adita ha precisato che è affetto da errore di diritto il provvedimento che ritiene che il discrimine tra il campo di applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno e quello della interdizione vada ravvisato solo nella sussistenza o meno di una residua autonomia e capacità del beneficiario, tali da consentirgli di formulare richieste in ordine alle decisioni che lo riguardano ed all’amministratore di informarlo degli atti da compiere.
Cass. civ. 13584/2006

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